Notizie CSAIN nazionale

Gazzetta Ufficiale pubblicato il correttivo bis della Riforma dello Sport 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il correttivo bis della Riforma dello Sport approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023. Importanti le novità rispetto al D.lgs 36/2021 e al correttivo 163/2022, entrati in vigore solo il 1° luglio scorso:

Adeguamento degli statuti. L’adempimento va seguito entro il termine del 31.12.2023.

Attività secondarie. Nel nuovo correttivo viene espressamente evidenziato che il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri di determinazione delle c.d. attività diverse e strumentali, i cui limiti saranno individuati con apposito decreto, comporterebbe la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Attività Sportive (RAS).

Destinazione d’uso dei locali. In analogia con il Codice del Terzo Settore, ai sodalizi sportivi dilettantistici viene consentito di svolgere le proprie attività statutarie, purché non di tipo produttivo, in locali compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Lavoro sportivo. a) Presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica. Il nuovo limite viene fissato a 24 ore settimanali. b) Autorizzazione al lavoro sportivo per dipendenti pubblici. Silenzio assenso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. c) Per tutti gli adempimenti inerenti alle co.co.co sportive dilettantistiche, nonché per i conseguenti versamenti, riferiti al periodo luglio 2023/settembre 2023 viene confermato una sorta di periodo di tolleranza sino al 31.10.2023.

Irap. I compensi co.co.co. erogati dalle ASD/SSD, fino alla soglia stabilita di € 85.000,00, restano al di fuori dalla determinazione della base imponibile.

Prestazioni occasionali. Si prevede la possibilità  per ASD e SSD, Federazioni, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite ed Enti di promozione sportiva, di utilizzare le prestazioni occasionali.

Premi sportivi. Eliminata l’esenzione dalle ritenute fiscali per i premi sportivi fino a 300 euro.

INAIL. Si specifica che i collaboratori coordinati sportivi sono esenti da obblighi INAIL in quanto già coperti dalla tutela dell’obbligo assicurativo art. 51 legge 289 2002.

Nuovo credito d’imposta. Per ASD/SSD con volume di ricavi fino a 100mila euro nel 2022, di misura pari ai contributi previdenziali versati. Gli enti devono essere iscritti nel Registro attività sportive e aver depositato i relativi bilanci nello stesso Registro.

Contributi previdenziali e assistenziali. Proroga dei versamenti relativi a compensi ai collaboratori corrisposti tra luglio e settembre 2023, che potranno essere effettuati entro il 31 ottobre.

Obbligo comunicazioni al centro per l’impiego. Anche per compensi relativi a contratti COCOCO inferiori a € 5.000 annui è prevista la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego. L’obbligo si può assolvere attraverso il RAS entro il 30° giorno successivo del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Libro Unico del Lavoro. Tenuta anche attraverso il RAS, in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l’anno 2023).

UNIEMENS. L’adempimento può essere assolto anche mediante il RAS.

NO PROSPETTO PAGA. Se il compenso annuale non supera i 15.000 euro nell’anno solare non sussiste l’obbligo.

L’articolo Gazzetta Ufficiale pubblicato il correttivo bis della Riforma dello Sport  proviene da CSAIn.

Related Posts